11/08/2009

Prestito Finalizzato


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Un prestito finalizzato viene erogato a fronte dell’acquisto di uno specifico bene o servizio. Tale peculiarità fa sì che spesso, per riuscire a vendere il prodotto/servizio, il finanziamento abbia delle caratteristiche (tasso zero, prima rata dopo 6 mesi o semplicemente tassi promozionali) vantaggiose per il cliente finale e che tutto o parte del costo del finanziamento sia a carico del rivenditore. Questa pratica, seppur all’apparenza molto conveniente, presenta alcuni rischi:

 

– spinge il cliente all’acquisto di beni/servizi al di là delle proprie personali esigenze aumentando il rischio di esporsi eccessivamente e non riuscire a far fronte ad eventuali emergenze future;
– può nascondere un costo non evidenziato nella promozione (es. un finanziamento a tasso zero che però prevede un costo di istruttoria della pratica).
In questo caso infatti il tasso riportato in promozione è il tasso di interesse annuale nominale (cosiddetto TAN) effettivamente pari a zero, ma il costo del finanziamento è in realtà diverso da zero ed è funzione del costo di istruttoria che è invece contenuto nel tasso annuo effettivo globale (cosiddetto TAEG). Entrambi i tassi devono essere riportati e comunicati al cliente finale, ma è pratica comune a molti, evidenziare con maggior enfasi il tasso commercialmente più conveniente;
– seppur il finanziamento dovesse apparire conveniente, deve sempre essere rapportato al prezzo pagato per il bene/servizio oggetto dell’acquisto. Un finanziamento a tasso zero può essere conveniente, ma se serve ad acquistare un bene/servizio il cui prezzo è stato gonfiato per coprire il costo del finanziamento stesso, allora perde il suo presunto vantaggio.

 

Un altro aspetto importante da tenere bene a mente al momento della richiesta di un prestito finalizzato è la distinzione giuridica (e pertanto anche di responsabilità) che il più delle volte intercorre tra chi eroga il finanziamento e chi vende il bene/servizio. L’eventuale difetto riscontrato o addirittura la mancata erogazione del bene o servizio acquistato non potrà pertanto essere fatto rivalere sull’istituto che ha erogato il finanziamento. Ciò vuol dire che il consumatore potrebbe ritrovarsi a rimborsare un finanziamento pur non avendo usufruito (o avendone usufruito solo in parte) del bene/servizio acquistato; ciò ovviamente non esclude le normali azioni di rivalsa che il consumatore potrà esercitare sul venditore.

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